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Segnalazione Whistleblowing

Quadro normativo in materia di whistleblowing L’istituto del whistleblowing è stato introdotto in Italia, in attuazione di raccomandazioni ONU, OCSE, del Consiglio d’Europa e dell’UE, dall’art. 1, c. 51, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 – c.d. “Legge Severino” – successivamente integrato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, e da ultimo modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179. È stato, così, inserito all’interno del D.Lgs. 165/2001 – c.d. “Testo unico pubblico impiego” – l’art. 54- bis. Ai sensi di tale disposizione il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. La norma puntualizza che la disciplina in oggetto si riferisce anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica e prevede una serie di garanzie a tutela della riservatezza dei dati del segnalante e che eventuali misure discriminatorie nei confronti di questi siano punite dall’ANAC con sanzioni amministrative pecuniarie e che gli eventuali atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente siano nulli. L’art. 3 della Legge 179/2017 prevede, inoltre, una clausola di esonero dalla responsabilità nel caso il segnalante riveli un segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà o fedeltà. La materia è stata recentemente disciplinata dall’ANAC, sulla base di quanto previsto dall’art. 54-bis, c. 5, del D.Lgs. 165/2001 con la Delibera 9 giugno 2021, n. 469, “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” al fine di fornire indicazioni sull’applicazione della normativa risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge 179/2017 e di promuovere ulteriormente questo fondamentale strumento anticorruzione. In tali Linee guida l’Autorità Nazionale Anticorruzione ribadisce che possono effettuare segnalazioni con le garanzie e le esclusioni di responsabilità prima ricordate i dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma anche lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi nel caso di irregolarità o illeciti relativi alle amministrazioni per le quali l’impresa opera e che il destinatario della segnalazione di whistleblowing sia unicamente il RPCT, altresì prevedendo che “Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrate al RPCT dell’amministrazione in cui si è verificato l’illecito” (par. 2 Del. 469/2021). Le Linee guida ANAC richiedono che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate, anche allegando documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, e che non possano essere anonime, pur prevedendo che eventuali segnalazioni anonime o che provengano da soggetti estranei alla P.A. possano essere comunque considerate dall’Amministrazione nei procedimenti di vigilanza “ordinari” (parr. 2.3 e 2.4).

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